In via di interpretazione autentica dell'
articolo 10 della legge regionale 26 luglio 1976, n. 34, e successive modificazioni ed integrazioni, i finanziamenti previsti dalla predetta norma possono essere concessi alle Amministrazioni interessate anche per l' acquisizione di strutture ad elementi componibili gią esistenti e poste in opera, idonee ad essere utilizzate per le finalitą stabilite dal medesimo articolo.