I contributi in conto capitale spettanti ai soggetti di cui ai Capi I e II della
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, e successive modificazioni ed integrazioni possono essere concessi nella misura ridotta del 65% agli interessati, per destinarli, anche in sanatoria, al completamento di case in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, a seguito di regolare licenza edilizia, purché site nell' ambito dei Comuni delimitati ai sensi dell'
articolo 4 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.