Esclusivamente ai fini di conseguire i livelli minimi di ricettività abitativa e di funzionalità fissati dal decreto del Presidente della Giunta regionale emesso ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera c), della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i Sindaci sono autorizzati a rilasciare, sentita la Commissione edilizia comunale, concessioni ad edificare per lavori - assistiti da contributi regionali - di recupero statico e funzionale del patrimonio abitativo danneggiato dal sisma, anche in difformità dalle vigenti norme regolamentari o di attuazione degli strumenti urbanistici, sempreché non ostino ragioni di igiene o sicurezza pubblica.