Qualora i termini di ultimazione dei lavori fissati nei decreti di concessione dei contributi, di cui all'
articolo 4 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, cosė come modificato ed integrato dalla
legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, siano scaduti senza che l' ultimazione dei lavori si sia verificata nei termini previsti e senza che gli interessati abbiano presentato prima della scadenza domanda di proroga, gli stessi possono richiedere, ai fini della liquidazione della quota residua del contributo spettante, la proroga necessaria entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.