Nel caso di raggruppamento di due o più Comuni, secondo i criteri stabiliti ai sensi dell' articolo 4, terzo comma, lettera a) della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, qualora non si raggiunga - a maggioranza - l' intesa fra i Sindaci interessati all' assegnazione dei tecnici necessari per la costituzione dei gruppi previsti all' articolo 7, primo comma, lettera b) della predetta legge, alla stipulazione del disciplinare relativo può provvedersi, ai sensi dell' articolo 32, ultimo comma, della stessa legge regionale.