Art. 36
I contributi, di cui al Capo II, articolo 16 ed al
Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, così come modificati ed integrati dalle norme della presente legge, possono essere concessi anche in favore di coloro i quali abbiano già ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione conseguenti ai danni del sisma del 1976, su presentazione di una relazione tecnica illustrativa dei lavori eseguiti unitamente al certificato di contabilità finale dei lavori stessi ovvero ad altra documentazione comprovante la spesa sostenuta.
La domanda relativa deve essere presentata entro il termine previsto al precedente articolo 34, primo comma ed all' accertamento dei presupposti di ammissibilità provvede il Sindaco sulla base della documentazione prodotta e su parere dei gruppi tecnici, di cui al Capo II,
articolo 7, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sentita la Commissione consiliare, di cui all' articolo 17 della stessa legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990