Ai soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al
Capo III della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato entro il 9 agosto 1977 i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici del settembre 1976, il contributo, di cui all' articolo 23 della predetta legge, è concesso sino ai limiti massimi ivi previsti sull' importo risultante dal progetto delle opere di riparazione, redatto ed approvato secondo quanto disposto all' articolo 31 della legge stessa.