Art. 34
I soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al
Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato, entro la data di decorrenza dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell' articolo 4 della stessa legge, i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici successivi, ovvero i quali non abbiano per qualsiasi altra causa presentato nel termine posto dall' articolo 6, primo comma, della stessa legge, la domanda ivi prevista, sono autorizzati ad inoltrare, con le modalità stabilite, detta domanda entro il sessantesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge.
I soggetti suddetti, qualora intendano operare nelle forme di cui all' articolo 6, terzo comma, della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sono tenuti a presentare la dichiarazione ivi prevista entro il termine suindicato.
In tale ultimo caso, l' impegnativa di cui al predetto articolo 6, quarto comma, deve essere inoltrata entro gli ulteriori 20 giorni.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 1, L. R. 26/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 1, L. R. 48/1991