Legge regionale 24 aprile 1978, n. 25 - TESTO VIGENTE dal 05/12/1991

Norme modificative ed integrative delle leggi regionali 26 luglio 1976, n. 34, 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63 concernenti le riparazioni e la ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi tellurici del 1976.
Art. 34
I soggetti interessati a beneficiare degli interventi previsti al Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, i quali abbiano ultimato, entro la data di decorrenza dei decreti del Presidente della Giunta regionale di cui al primo comma dell' articolo 4 della stessa legge, i lavori di riparazione dei danni conseguenti al sisma del maggio 1976 ed abbiano subito ulteriori danni per effetto degli eventi sismici successivi, ovvero i quali non abbiano per qualsiasi altra causa presentato nel termine posto dall' articolo 6, primo comma, della stessa legge, la domanda ivi prevista, sono autorizzati ad inoltrare, con le modalità stabilite, detta domanda entro il sessantesimo giorno dall' entrata in vigore della presente legge.
In tale ultimo caso, l' impegnativa di cui al predetto articolo 6, quarto comma, deve essere inoltrata entro gli ulteriori 20 giorni.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 94, comma 1, L. R. 26/1988
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 152, comma 1, L. R. 50/1990
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, comma 1, L. R. 48/1991