<< Art. 32 bis
Le spese relative alle prestazioni ed agli adempimenti previsti dal secondo comma dell' articolo 32 della presente legge sono a carico dell' Amministrazione regionale, la quale a tal fine e con carattere di prioritā dispone aperture di credito a favore dei Sindaci dei Comuni interessati, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo. >>