<< Ai fini dell' ammissione ai contributi previsti agli articoli 15 e 16 della presente legge, i progetti esecutivi, elaborati nell' osservanza dei criteri, di cui all' articolo 4, e delle modalitā fissate all' articolo 5, sono approvati - fatte salve le attribuzioni della competente Commissione edilizia comunale - in linea tecnica ed economica dal Sindaco, sentita una apposita Commissione costituita da cinque componenti il Consiglio comunale, di cui due rappresentanti della minoranza, e previo parere, limitatamente a quelli afferenti gli interventi previsti al predetto articolo 16, del gruppo tecnico, di cui all' articolo 7, primo comma, lettera b), della presente legge. >>