<< Art. 12
Per il recupero statico e funzionale degli edifici danneggiati dal sisma ed appartenenti al patrimonio disponibile della Regione, anche se in godimento a terzi, i progetti delle opere di riparazione possono essere redatti dall' Amministrazione regionale, dall' Azienda delle foreste della Regione o dal gruppo di cui al precedente articolo 7, lettera a).
I progetti, che vanno redatti con le modalitą di cui all' articolo 5, possono comprendere, al punto b) del medesimo articolo, anche opere di adeguamento, miglioramento ed ampliamento ritenute necessarie per migliorare la funzionalitą degli edifici.
Alla esecuzione delle opere provvedono l' Amministrazione regionale o la citata Azienda, secondo le rispettive competenze. >>