Art. 5
Entro tre mesi dall' entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale con propria deliberazione stabilisce l' ammontare del contributo spettante per il primo anno, ai sensi dell' articolo 4, II comma della presente legge, a ciascun Comune.
Entro i trenta giorni successivi alla predetta deliberazione, la Segreteria generale straordinaria provvede alla erogazione dei contributi.