Art. 3
Finché perduri la destinazione originaria degli immobili di cui all' articolo 1, I comma, i Comuni hanno facoltà di porre a carico degli occupanti degli stessi un contributo mensile, determinato in misura compatibile con le condizioni economico finanziarie dei nuclei familiari interessati. I proventi di tali contributi vengono utilizzati dai Comuni per lavori di manutenzione ordinaria degli immobili, nonché per apportare migliorie agli alloggi ed alle eventuali pertinenze.
Ai Comuni spetta di provvedere all' esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria.
Rimangono a carico degli assegnatari le spese di piccola manutenzione.