Art. 1
L' Amministrazione regionale è autorizzata a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni delle zone colpite dal terremoto e delimitate ai sensi del decreto del Presidente della Giunta regionale n. 0714 del 20 maggio 1976 e successive integrazioni le abitazioni destinate ad alloggi per le famiglie senza tetto, poste in opera ai sensi dello
articolo 9 della legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, ovvero trasferiti anche in futuro alla Regione dallo Stato.
La Regione è autorizzata altresì a cedere in proprietà, a titolo gratuito, ai Comuni i beni mobili registrati, gli elementi prefabbricati, i ricoveri di fortuna di vario tipo, i mezzi, le attrezzature, gli arredi, i materiali e quant' altro donato alla Regione stessa per far fronte alle necessità di ricovero ed assistenza delle popolazioni colpite dal terremoto.