﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 dicembre 1977

      , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme  procedurali  e  primi  interventi  per    l' avvio dell' opera di risanamento e  di  ricostruzione  delle  zone colpite  dal   sisma,   nei   settori     dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO III</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Piani particolareggiati degli agglomerati urbanidanneggiati o distrutti</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Avuto riguardo agli elementi dei piani particolareggiati, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3, del presente Titolo II, trova applicazione  l' articolo  25  della  legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificato  dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.</p><p style="text-align: justify;">Detti piani devono, fra l' altro:<p style="text-align: justify;">1) rispettare, in linea  di  massima,  la  struttura  urbana    preesistente, con la  possibilità  di  introdurre  nelle    zone ad elevata distruzione i  correttivi  necessari  per    assicurare il  rispetto  degli  standards  urbanistici  e    delle  condizioni  igienico  -  sanitarie,   nonché   il    miglioramento della viabilità;</p><p style="text-align: justify;">2) tendere  alla  massima  utilizzazione   possibile   della    capacità   insediativa   e   del   patrimonio   edilizio    preesistenti,  in  modo  da  consentire  il  più   largo    soddisfacimento del fabbisogno abitativo  e  favorire  un    processo di riconcentrazione urbana;</p><p style="text-align: justify;">3) individuare le attività produttive da insediare, purché    compatibili con la residenza, fermo restando il  disposto    dell' articolo 10 della legge regionale 21  luglio  1976,    n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;</p><p style="text-align: justify;">4) precisare il  perimetro  o  i  perimetri  comprendenti  i    complessi di immobili, costituenti organismi  unitari  ai    fini della sistemazione urbanistica e della progettazione    edilizia, che il Comune intende assoggettare a interventi    unitari funzionali di ricostruzione;</p><p style="text-align: justify;">5) ricomprendere anche  -  eventualmente  coordinandoli  con    quelli di ricostruzione - gli ambiti ed edifici di valore    storico ambientale, per i quali siano previsti interventi    di ripristino e restauro ai sensi della  legge  regionale    20 giugno 1977, n. 30 e della legge  8  agosto  1977,  n.    546;</p><p style="text-align: justify;">6) ricomprendere anche  -  eventualmente  coordinandoli  con    quelli di ricostruzione, ai  fini  di  una  progettazione    unitaria - gli  ambiti  edilizi   d' intervento  unitario    pubblico per  il  recupero  statico  e  funzionale  degli    edifici  danneggiati  e  da  riparare  già  individuati,    ovvero ancora da individuare  alla  data  di  entrata  in    vigore della presente legge, ai sensi e per  gli  effetti    dell' articolo 11 della legge regionale 20  giugno  1977,    n. 30.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Qualora la  capacità  insediativa  emergente  dal  piano particolareggiato risulti inferiore a quella esistente  alla data del sisma, il piano dovrà favorire  il  reinsediamento dei nuclei  familiari  residenti  e  dovrà  inoltre  essere corredato da elaborati  grafici  e  normativi  indicanti  le modalità per la localizzazione e sistemazione  della  quota eccedente.</p><p style="text-align: justify;">In tal  caso  la  sistemazione  degli  interessati  avrà luogo, di preferenza, nell' ambito  dei  piani  di  zona  in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi  dell' articolo  51  della  legge  22 ottobre 1971,  n.  865  e  successive  modificazioni,  e  la cessione in proprietà delle nuove aree  necessarie  per  la ricostruzione potrà aver luogo anche in  deroga  al  limite posto dall' articolo 10 della citata legge 18  aprile  1962, n. 167.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del secondo comma da art. 116, L. R. 50/1990</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  15</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I piani particolareggiati sono adottati con deliberazione del Consiglio comunale.</p><p style="text-align: justify;">Subito dopo la deliberazione,  i  piani  sono  depositati presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi.</p><p style="text-align: justify;">Entro i 20 giorni successivi alla scadenza del  deposito, i proprietari ed i possessori di immobili compresi nei piani possono proporre opposizione. Nel medesimo termine  chiunque può presentare osservazioni.</p><p style="text-align: justify;">Entro i 15 giorni successivi alla  scadenza  del  termine suindicato,  il  Consiglio   comunale   si   esprime   sulle opposizioni ed osservazioni presentate, apportando al  piano le eventuali conseguenti modifiche.</p><p style="text-align: justify;">La deliberazione di adozione del piano è  immediatamente esecutiva  a  tutti  gli  effetti  di  legge,  qualora   non pervengano opposizioni od osservazioni nel termine  previsto al precedente terzo comma.</p><p style="text-align: justify;">In  caso  diverso,  tale  esecutività   consegue   dalla deliberazione con la quale  il  Comune  si  pronuncia  sulle opposizioni ed osservazioni.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  16</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I piani particolareggiati di ricostruzione,  nella  parte in  cui  non  siano  conformi  allo  strumento   urbanistico vigente, hanno effetto di variante dello stesso.</p><p style="text-align: justify;">In tale caso, entro  90  giorni  dalla  deliberazione  di adozione del piano, ai  sensi  del  precedente  articolo  15 primo comma,   l' intera  documentazione  è  trasmessa  per l' approvazione alla Regione.</p><p style="text-align: justify;">Per l' approvazione trovano applicazione le  disposizioni del precedente articolo 12.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  17</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">La  deliberazione  consiliare  di  adozione   del   piano particolareggiato, una volta divenuta  esecutiva,  ai  sensi del precedente art. 15, ovvero il  decreto  di  approvazione del piano particolareggiato di ricostruzione, equivalgono  a dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità  ed urgenza di tutte le opere ed impianti ivi previsti,  nonché degli  immobili  da  assoggettare  ad  intervento   edilizio unitario, ai sensi del precedente articolo 14, ovvero  degli immobili comunque necessari per   l' ordinata  ricostruzione dei nuclei urbani danneggiati o distrutti dal sisma.</p><p style="text-align: justify;">I provvedimenti suindicati vanno infine notificati, nelle forme delle citazioni, a ciascun proprietario degli immobili vincolati  dal  piano  stesso  entro  un  mese   dalla   sua pubblicazione per estratto nel  Bollettino  Ufficiale  della Regione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, comma 3, L. R. 24/1989</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 138, comma 3, L. R. 50/1990</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 97, comma 3, L. R. 37/1993</p></p></p></body></html>