﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 dicembre 1977

      , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme  procedurali  e  primi  interventi  per    l' avvio dell' opera di risanamento e  di  ricostruzione  delle  zone colpite  dal   sisma,   nei   settori     dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">CAPO II</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; ">Procedure di revisione degli strumenti urbanistici</span></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   8</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(2)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Avuto riguardo  all' entità  dei  danni  provocati  agli abitati dagli eventi sismici,  nonché   all' entità  delle opere di risanamento e di ricostruzione  necessarie  per  la sistemazione degli insediamenti abitativi definitivi e degli impianti e servizi collettivi connessi,  ogni  Comune  delle zone delimitate ai sensi   dell' articolo  4,  primo  comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, sempreché  non vi  abbia  provveduto,  è   tenuto   a   predisporre,   con l' osservanza delle  modalità  e  procedure  stabilite  dal presente  Titolo,  nonché  tenendo  conto  del   grado   di sicurezza geologico - sismica del  suolo,  una  variante  di ricognizione o di adeguamento dello strumento urbanistico in dotazione, ivi compreso il programma di  fabbricazione,  con riguardo   all' eventualità  di  inserire  in   un   quadro organico, ovvero di abrogare, i  provvedimenti  che  fossero stati adottati in  applicazione  della  legge  regionale  21 luglio 1976, n. 33.</p><p style="text-align: justify;">A tal fine, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Comune interessato, con deliberazione del Consiglio comunale, in via prioritaria:<p style="text-align: justify;">1) specifica gli indirizzi, gli obiettivi ed i criteri,  con    i  quali  procedere  alla   revisione   dello   strumento    urbanistico vigente, tenendo presente, fra  l' altro,  le    seguenti finalità generali:</p><p style="text-align: justify;">a) conseguire  la  maggiore  sicurezza  possibile   sotto       l' aspetto geologico - sismico per quanto riguarda  le       aree   d' insediamento  abitativo  che  si   intendono       confermare     ovvero      quelle,      eventualmente,       indispensabili per il trasferimento degli abitati;</p><p style="text-align: justify;">b) conseguire  il  più  ampio  recupero  del  patrimonio       edilizio con  la  salvaguardia  delle  caratteristiche       tipologiche degli abitati esistenti;</p><p style="text-align: justify;">c) garantire  un' equilibrata  infrastrutturazione  delle       aree urbanizzate attraverso una sufficiente  dotazione       di impianti e servizi collettivi;</p><p style="text-align: justify;">d) conseguire  la  tutela  più   rigorosa   delle   aree       suscettibili di sviluppo agricolo rispetto alle  altre       destinazioni d' uso del territorio comunale;</p><p style="text-align: justify;">2) determina le aree, per le quali la ricostruzione in  sito    degli immobili, già destinati a civile abitazione  o  ad    uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma, è    consentita in  pendenza   dell' adozione  delle  speciali    procedure previste dal presente Titolo II, in quanto  non    impedita  da  prescrizioni  dello  strumento  urbanistico    vigente, da prescrizioni di edilizia  antisismica  ovvero    da altre prescrizioni in vigore; per  gli  immobili  già    destinati ad uso misto, ai fini   dell' ammissibilità  a    ricostruzione dei vani, considerati al successivo  Titolo    III,  Capo  III,  della  presente  legge,   distrutti   o    demoliti, da contenersi nei limiti di superficie  pari  a    quella   preesistente,   prevedendo,   ove   strettamente    necessario  ai   fini   funzionali,     l' indispensabile    ampliamento, procede - sentite, per i  settori  relativi,    le  competenti  Commissioni  consultive  comunali   -   a    contestuale accertamento della compatibilità  funzionale    del previsto reinsediamento produttivo con la residenza;</p><p style="text-align: justify;">3) individua - se del caso - gli  ambiti  degli  agglomerati    urbani gravemente  danneggiati  o  distrutti  dal  sisma,    entro i quali la ricostruzione ed  il  risanamento  hanno    luogo  mediante  piani  particolareggiati  da  adottarsi,    anche in pendenza  della  procedura  di  revisione  dello    strumento urbanistico vigente, di cui al precedente primo    comma e, comunque, non oltre sei mesi dalla data  in  cui    diviene esecutivo, ai sensi del successivo articolo 9, il    provvedimento previsto al presente secondo comma.</p><p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del secondo comma da art. 21, primo comma, L. R. 2/1982</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Articolo interpretato da art. 8, comma 1, L. R. 26/1988</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.   9</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Le  determinazioni  di  cui  al  precedente  articolo  8, secondo comma, punti 2 e 3 divengono esecutive alla scadenza del termine di 30 giorni dalla  pubblicazione  del  relativo provvedimento, qualora entro  tale  termine  non  pervengano opposizioni.  In  caso  di  opposizioni,   la   esecutività consegue immediatamente alla pronuncia sulle stesse.</p><p style="text-align: justify;">Copia della deliberazione di cui al  precedente  articolo 8,  secondo  comma,  una  volta   divenuta   esecutiva,   è comunicata alla Regione ed alla Comunità interessata.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  10</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Sino all' adozione della variante, di cui al primo  comma del  precedente  articolo  8,  il  Sindaco   sospende   ogni determinazione sulle domande di concessione ad edificare per nuove  costruzioni  eventualmente  pervenute   nel   periodo considerato, eccezione fatta per quelle interessanti i lotti ritenuti immediatamente riedificabili, ai sensi dello stesso articolo 8, secondo comma, punto  2  e  per  quelle  non  in contrasto con lo strumento vigente.</p><p style="text-align: justify;">Qualora   sia   prevista   la   formazione   dei    piani particolareggiati, di cui al predetto  articolo  8,  secondo comma,  punto  3,  la   sospensione   è   resa,   altresì, obbligatoria sulle domande di concessione ad edificare negli ambiti relativi, sino a  quando  non  siano  adottati  detti piani particolareggiati, eccezion fatta per  gli  interventi di riparazione degli edifici lesionati, qualora  non  ostino motivi di igiene o di sicurezza pubblica.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  11</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(1)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">I progetti delle  varianti  degli  strumenti  urbanistici generali sono adottati  dai  Comuni  con  deliberazione  del Consiglio   comunale,   sentite   le    Comunità    montane interessate.</p><p style="text-align: justify;">Il parere sopra previsto deve essere reso da parte  delle Comunità predette entro 30 giorni dalla richiesta;  decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.</p><p style="text-align: justify;">Subito dopo la deliberazione di adozione, la variante  è depositata - previo avviso pubblicato sulla stampa locale ed in un manifesto affisso in ogni Comune interessato -  presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi, durante  i quali chiunque può prendere visione della variante in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro i 10  giorni successivi alla scadenza del deposito.</p><p style="text-align: justify;">Il Comune interessato, in conseguenza delle  osservazioni presentate, può apportare modifiche alla variante, la quale non è soggetta a ripubblicazione.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  12</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Entro il  termine  di  60  giorni   dall' adozione  della variante,   l' intera  documentazione  è   trasmessa   alla Regione.</p><p style="text-align: justify;">Entro un mese dalla comunicazione,  il  Presidente  della Giunta regionale approva la variante  con  proprio  decreto, previa  deliberazione  della  Giunta  stessa  e  sentito  il Comitato tecnico straordinario di cui all' articolo 6, terzo comma, della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.</p><p style="text-align: justify;">In sede di  approvazione  sono  ammissibili,  oltre  alle modifiche consentite  dalle  vigenti  leggi  statali,  anche quelle  riconosciute  indispensabili   per   assicurare   il rispetto delle previsioni del piano urbanistico regionale.</p><p style="text-align: justify;">Qualora la variante sia  in  rilevante  contrasto  con  i contenuti del piano  urbanistico  regionale  ovvero  con  la normativa urbanistica vigente, la variante viene respinta ed il Comune invitato a rielaborarla.</p></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  13</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Il decreto di  approvazione  della  variante  equivale  a dichiarazione di pubblica utilità delle opere, impianti  ed attrezzature  collettive  previste,  ivi  comprese  le  reti infrastrutturali.</p></p></p></body></html>