﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 dicembre 1977

      , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme  procedurali  e  primi  interventi  per    l' avvio dell' opera di risanamento e  di  ricostruzione  delle  zone colpite  dal   sisma,   nei   settori     dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  91</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Per i fini previsti dagli   articoli   50, secondo comma, 51, secondo comma e 58 della presente legge viene istituito, &lt;&lt;   per  memoria   &gt;&gt;,  nello stato di previsione della spesa del  piano  finanziario  per  gli  esercizi  1977-1980 e del bilancio  per   l' esercizio  finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III  -  Rubrica  n.  2 - Presidenza  della  Giunta regionale   -   Segreteria  generale  straordinaria  per  la ricostruzione     del     Friuli     -     Categoria      XI - il capitolo  5218  con  la  denominazione:  &lt;&lt;   Contributi pluriennali costanti sulla parte della  spesa  eccedente  il contributo regionale previsto dagli articoli  50,  51  e  58 della presente legge  &gt;&gt;.<p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Per i fini previsti   dall' articolo  70  della  presente legge, viene istituito,  per  &lt;&lt; memoria &gt;&gt;,  nello  stato  di previsione  della  spesa  del  piano  finanziario  per   gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977,  al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2  -  Presidenza  della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per  la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il  capitolo  5219 con la denominazione: &lt;&lt; Contributi annui costanti agli  enti ed imprese di cui al secondo comma  dell' articolo  5  della legge regionale 11 settembre 1974,  n.  48,  sostituito  con l' articolo 2 della legge reginale 16 agosto  1974,  n.  41, nel pagamento degli interessi sui  mutui  contratti  per  la costruzione, nelle zone delimitate ai sensi   dell' articolo 20 del DL   13 maggio 1976, n. 227 e  dell' articolo  1  del DL   18 settembre 1976, n. 648, di abitazioni  da  assegnare in proprietà o in locazione a sinistrati  e  da  realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie  o  cedute  in proprietà nei piani di zona per   l' edilizia  economica  e popolare, ai sensi dell' articolo 10 della legge  18  aprile 1962, n. 167, e dell' articolo 51  della  legge  22  ottobre 1971, n. 865 &gt;&gt;.</p><p style="text-align: justify;">Per gli scopi previsti dai  precedenti  primo  e  secondo comma  e  per  ognuno  dei  due  capitoli  ivi  indicati  è autorizzato, per l' esercizio 1978,  un  limite  di  impegno ventennale, il cui ammontare sarà determinato  -  ai  sensi del primo comma dell' articolo 2  della  legge  regionale  8 novembre 1977, n. 59 -  con  decreto  del  Presidente  della Giunta regionale, su  conforme  deliberazione  della  Giunta regionale, da registrarsi alla Corte dei conti,  sentita  la Commissione consiliare speciale.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Parole sostituite al primo comma da art. 69, primo comma, L. R. 25/1978</p></p></body></html>