﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 dicembre 1977

      , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme  procedurali  e  primi  interventi  per    l' avvio dell' opera di risanamento e  di  ricostruzione  delle  zone colpite  dal   sisma,   nei   settori     dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  82</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "><p><span style="">(3)</span></p></span></p><p style="text-align: justify;">Possono essere ammessi ai  finanziamenti  previsti  dalla presente legge anche i lavori di cui all' articolo 75, primo comma, punti 2, 3 e 4 - limitatamente a quelli  strettamente funzionali   ad   insediamenti   abitativi   definitivi   -, eventualmente già eseguiti od in corso di  esecuzione  alla data di entrata in vigore della stessa.</p><p style="text-align: justify;">Sono parimenti  ammessi  ai  finanziamenti  previsti  dal presente Titolo anche le opere e lavori  già  eseguiti  dai Comuni   strettamente   necessari   e   connessi   con    la installazione di prefabbricati definitivi avuti in donazione e destinati in locazione ad alloggio per i sinistrati.</p><p style="text-align: justify;">Per gli edifici pubblici e le opere pubbliche dei  Comuni od altri enti pubblici in corso di costruzione alla data del 6  maggio 1976, ancorché  non  danneggiati  dal  terremoto, l' Amministrazione regionale è autorizzata a  sostenere  il maggior  costo  della  perizia  suppletiva  e  di   variante rispetto quello  del  progetto  originario  già  ammesso  a concorso finanziario statale o  regionale,  derivante  dalla necessità di adeguamento antisismico e di completamento del progetto originario stesso, nonché a sostenere la spesa per quei lotti del progetto generale già approvato non  ammessi ad  alcun  contributo  o  concorso  finanziario  statale   o regionale.<p><span style="">(1)</span><span style="">(2)</span><span style="">(4)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Gli interventi di cui al comma precedente  e  di  cui  al secondo comma dell' articolo  75,  sono  estesi  anche  agli edifici di pubblica utilità  del  settore  assistenziale ed igienico - sanitario anche se i lavori  di  costruzione o di ristrutturazione sono stati iniziati dopo il 6 maggio 1976.<p><span style="">(5)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Possono  altresì  essere  ammessi  ai  finanziamenti previsti dalla presente legge  anche  i  lavori  urgenti  di ripristino di strade provinciali già eseguiti o in corso di esecuzione alla data del 31 marzo 1978 e  non  assistiti  da altro  contributo   o   concorso   finanziario   statale   o regionale.</p><p style="text-align: justify;">Per le finalità di cui ai precedenti commi, si  seguono, in quanto compatibili, le modalità  previste  dal  presente Titolo V.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 64, primo comma, L. R. 25/1978</p><p style="text-align: justify;"><strong>2 
    </strong> Aggiunto dopo il terzo comma un comma da art. 12, primo comma, L. R. 70/1978</p><p style="text-align: justify;"><strong>3 
    </strong> Integrata la disciplina dell'articolo da art. 50, primo comma, L. R. 35/1979</p><p style="text-align: justify;"><strong>4 
    </strong> Parole aggiunte al terzo comma da art. 51, primo comma, L. R. 35/1979</p><p style="text-align: justify;"><strong>5 
    </strong> Parole aggiunte al quarto comma da art. 51, secondo comma, L. R. 35/1979</p></p></body></html>