﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 dicembre 1977

      , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme  procedurali  e  primi  interventi  per    l' avvio dell' opera di risanamento e  di  ricostruzione  delle  zone colpite  dal   sisma,   nei   settori     dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  64</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">I componenti dei nuclei familiari di nuova formazione, in quanto  staccatisi  dal  nucleo   originario   di   famiglie sinistrate, non possono essere  considerati  componenti  del nucleo familiare originario, ai  fini  della  concessione  a questi ultimi dei benefici di cui al  presente  Titolo  III, Capo I.</p><p style="text-align: justify;">Tuttavia, qualora i componenti del  nucleo  familiare  di nuova  formazione   siano   stati   considerati,   ai   fini contributivi,  tra  i  componenti   del   nucleo   familiare originario,  è  effettuata,  in  sede  di  concessione  dei contributi di cui al precedente articolo 49,  la  detrazione di  un  importo  pari  alla  differenza  fra  il  contributo concesso  all' originario  nucleo  familiare  e  quello  che sarebbe spettato allo stesso nucleo senza il componente od i componenti staccatisi.<p><span style="">(1)</span></p></p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Secondo comma sostituito da art. 19, comma 1, L. R. 26/1988</p></p></body></html>