﻿<html xmlns:nir="http://www.normeinrete.it/nir/2.1/" xmlns:dsp="http://www.normeinrete.it/nir/disposizioni/2.1/" xmlns:xlink="http://www.w3.org/1999/xlink" xmlns:xsd="http://www.w3.org/2001/XMLSchema" xmlns:h="http://www.w3.org/HTML/1998/html4"><head><META http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8"><title></title></head><body style="font-family:decima; font-size: 1.2em;"><p>Legge regionale 23 dicembre 1977

      , n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013</p><p style="text-align: justify;"><strong>Norme  procedurali  e  primi  interventi  per    l' avvio dell' opera di risanamento e  di  ricostruzione  delle  zone colpite  dal   sisma,   nei   settori     dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.</strong></p><p style="text-align: center;"><span style="font-weight:bold;">Art.  14</span><p style="text-align: center;"><span style="font-style:italic; "></span></p><p style="text-align: justify;">Avuto riguardo agli elementi dei piani particolareggiati, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3, del presente Titolo II, trova applicazione  l' articolo  25  della  legge regionale 9 aprile 1968, n. 23, così come modificato  dalla legge regionale 17 luglio 1972, n. 30.</p><p style="text-align: justify;">Detti piani devono, fra l' altro:<p style="text-align: justify;">1) rispettare, in linea  di  massima,  la  struttura  urbana    preesistente, con la  possibilità  di  introdurre  nelle    zone ad elevata distruzione i  correttivi  necessari  per    assicurare il  rispetto  degli  standards  urbanistici  e    delle  condizioni  igienico  -  sanitarie,   nonché   il    miglioramento della viabilità;</p><p style="text-align: justify;">2) tendere  alla  massima  utilizzazione   possibile   della    capacità   insediativa   e   del   patrimonio   edilizio    preesistenti,  in  modo  da  consentire  il  più   largo    soddisfacimento del fabbisogno abitativo  e  favorire  un    processo di riconcentrazione urbana;</p><p style="text-align: justify;">3) individuare le attività produttive da insediare, purché    compatibili con la residenza, fermo restando il  disposto    dell' articolo 10 della legge regionale 21  luglio  1976,    n. 33 e successive modificazioni ed integrazioni;</p><p style="text-align: justify;">4) precisare il  perimetro  o  i  perimetri  comprendenti  i    complessi di immobili, costituenti organismi  unitari  ai    fini della sistemazione urbanistica e della progettazione    edilizia, che il Comune intende assoggettare a interventi    unitari funzionali di ricostruzione;</p><p style="text-align: justify;">5) ricomprendere anche  -  eventualmente  coordinandoli  con    quelli di ricostruzione - gli ambiti ed edifici di valore    storico ambientale, per i quali siano previsti interventi    di ripristino e restauro ai sensi della  legge  regionale    20 giugno 1977, n. 30 e della legge  8  agosto  1977,  n.    546;</p><p style="text-align: justify;">6) ricomprendere anche  -  eventualmente  coordinandoli  con    quelli di ricostruzione, ai  fini  di  una  progettazione    unitaria - gli  ambiti  edilizi   d' intervento  unitario    pubblico per  il  recupero  statico  e  funzionale  degli    edifici  danneggiati  e  da  riparare  già  individuati,    ovvero ancora da individuare  alla  data  di  entrata  in    vigore della presente legge, ai sensi e per  gli  effetti    dell' articolo 11 della legge regionale 20  giugno  1977,    n. 30.</p><p><span style="">(1)</span></p></p><p style="text-align: justify;">Qualora la  capacità  insediativa  emergente  dal  piano particolareggiato risulti inferiore a quella esistente  alla data del sisma, il piano dovrà favorire  il  reinsediamento dei nuclei  familiari  residenti  e  dovrà  inoltre  essere corredato da elaborati  grafici  e  normativi  indicanti  le modalità per la localizzazione e sistemazione  della  quota eccedente.</p><p style="text-align: justify;">In tal  caso  la  sistemazione  degli  interessati  avrà luogo, di preferenza, nell' ambito  dei  piani  di  zona  in vigore o da adottare ai sensi della legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi  dell' articolo  51  della  legge  22 ottobre 1971,  n.  865  e  successive  modificazioni,  e  la cessione in proprietà delle nuove aree  necessarie  per  la ricostruzione potrà aver luogo anche in  deroga  al  limite posto dall' articolo 10 della citata legge 18  aprile  1962, n. 167.</p>Note:<p style="text-align: justify;"><strong>1 
    </strong> Integrata la disciplina del secondo comma da art. 116, L. R. 50/1990</p></p></body></html>