Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
TITOLO VI
 Norme finali e finanziarie
Art. 86

( ABROGATO )

Note:
1 Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 87
I rapporti tra ciascuna di dette Società e la Regione, nonché quelli conseguenti tra le Società ed i Comuni, saranno regolati da apposite convenzioni.
Gli schemi delle convenzioni di cui ai precedenti commi, da predisporsi dal Segretario generale straordinario saranno approvate con deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale.
L' Amministrazione regionale tramite la Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione coordina altresì l' attività dei Comuni e degli altri Enti pubblici nella ricerca di imprese, consorzi od associazioni temporanee di imprese, società cooperative di produzione e lavoro e loro consorzi cui affidare l' esecuzione dei lavori previsti dalla presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 106, comma 1, L. R. 50/1990
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 4, comma 1, L. R. 41/1992
Art. 90
 
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 1), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per lo esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5204 con la denominazione: << Finanziamenti per la ricostruzione degli alloggi degli Istituti Autonomi Case Popolari distrutti o demoliti per effetto del sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 3), e terzo comma della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5215 con la denominazione: << Contributi agli Istituti Autonomi Case Popolari per la costruzione di alloggi e per l' acquisizione di edifici di civile abitazione da assegnare ai sinistrati in locazione semplice >>.
Per i fini previsti dall' articolo 68, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5216 con la denominazione: << Contributi straordinari a favore delle cooperative fra sinistrati non proprietari di immobili o di emigrati non proprietari per la costruzione di alloggi in proprietà indivisa >>.
Per i fini previsti dall' articolo 71 della presente legge viene istituito << per memoria >> nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5217 con la denominazione: << Contributi straordinari per la costruzione di alloggi in proprietà divisa, nelle zone terremotate, da parte di cooperative fra sinistrati non proprietari o non titolari di diritti reali di godimento di unità abitative ovvero fra emigrati >>.
Art. 91
 
Per i fini previsti dall' articolo 70 della presente legge, viene istituito, per << memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5219 con la denominazione: << Contributi annui costanti agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sostituito con l' articolo 2 della legge reginale 16 agosto 1974, n. 41, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 20 del DL 13 maggio 1976, n. 227 e dell' articolo 1 del DL 18 settembre 1976, n. 648, di abitazioni da assegnare in proprietà o in locazione a sinistrati e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietà nei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, ai sensi dell' articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 >>.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 69, primo comma, L. R. 25/1978
Art. 92
 
Per le finalità di cui all' articolo 74, secondo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5208 con la denominazione: << Spese per lo studio e l' elaborazione di progetti - tipo di alloggi, nonché per la realizzazione pratica di interventi - campione singoli o di insediamenti abitativi organici >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 1), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5421 con la denominazione: << Finanziamenti per il ripristino di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità, nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale, non irrimediabilmente danneggiati dal sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 2), e terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5422 con la denominazione: << Finanziamenti per la ricostruzione di opere ed impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, non di competenza comunale, distrutti o demoliti per effetto del sisma >>.
Per i fini previsti dall' articolo 75, primo comma, numero 4), della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria IX - il capitolo 5424 con la denominazione: << Finanziamenti per la costruzione di opere ed impianti pubblici non di competenza comunale ritenuta urgente ed indilazionabile per l' avvio dell' attività di risanamento e ricostruzione delle zone colpite >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, primo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5430 con la denominazione: << Finanziamenti dei lavori eventualmente già eseguiti od in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della presente legge per la ricostruzione, l' ampliamento, il completamento, la ristrutturazione, l' adattamento e il miglioramento di opere e impianti pubblici, nonché di opere di pubblica utilità nei settori scolastico, parascolastico, assistenziale, sanitario e sportivo - ricreativo, nonché per la costruzione di opere ed impianti pubblici ritenuta urgente ed indilazionabile >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, secondo comma, della presente legge, viene istituito << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5431 con la denominazione: << Finanziamenti delle opere e dei lavori già eseguiti dai Comuni strettamente necessari e connessi con l' installazione di prefabbricati definitivi >>.
Per i fini previsti dall' articolo 82, terzo comma, della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione IV - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5432 con la denominazione: << Finanziamenti per il maggior costo della perizia suppletiva e di variante rispetto a quello del progetto originario, per l' adeguamento antisismico ed il completamento del progetto stesso, relativo ad edifici pubblici in corso di costruzione alla data del 6 maggio 1976, nonché finanziamenti per i lotti del progetto generale non ammessi a contributo statale o regionale >>.