Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
CAPO IV
 Disposizioni procedurali
Art. 72
 
La programmazione degli interventi, di cui al presente Titolo IV, Capo I, articolo 68, punti 3 e 4, Capo II e Capo III, articolo 71, viene approvata con deliberazione della Giunta regionale, su proposta del Presidente della Giunta stessa, sentiti gli Istituti Autonomi Case Popolari, il loro Consorzio, nonché i Comuni interessati.
Note:
1 Derogata la disciplina del secondo comma da art. 22, comma 1, L. R. 26/1988
2 Parole sostituite al quarto comma da art. 23, comma 1, L. R. 26/1988
Art. 73
 
Le attribuzioni che la legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 e successive modificazioni ed integrazioni demanda all' Assessorato regionale dei lavori pubblici sono assunte e vengono esercitate, avuto riguardo a quanto previsto dal presente Titolo IV, dalla Segreteria generale straordinaria, istituita dalla legge regionale 6 settembre 1976 n. 53.