Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 91
 
Per i fini previsti dall' articolo 70 della presente legge, viene istituito, per << memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977-1980 e del bilancio per l' esercizio 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5219 con la denominazione: << Contributi annui costanti agli enti ed imprese di cui al secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, sostituito con l' articolo 2 della legge reginale 16 agosto 1974, n. 41, nel pagamento degli interessi sui mutui contratti per la costruzione, nelle zone delimitate ai sensi dell' articolo 20 del DL 13 maggio 1976, n. 227 e dell' articolo 1 del DL 18 settembre 1976, n. 648, di abitazioni da assegnare in proprietā o in locazione a sinistrati e da realizzare nelle aree ottenute con diritto di superficie o cedute in proprietā nei piani di zona per l' edilizia economica e popolare, ai sensi dell' articolo 10 della legge 18 aprile 1962, n. 167, e dell' articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 >>.
Note:
1 Parole sostituite al primo comma da art. 69, primo comma, L. R. 25/1978