Art. 9
Le determinazioni di cui al precedente articolo 8, secondo comma, punti 2 e 3 divengono esecutive alla scadenza del termine di 30 giorni dalla pubblicazione del relativo provvedimento, qualora entro tale termine non pervengano opposizioni. In caso di opposizioni, la esecutivitā consegue immediatamente alla pronuncia sulle stesse.
Copia della deliberazione di cui al precedente articolo 8, secondo comma, una volta divenuta esecutiva, č comunicata alla Regione ed alla Comunitā interessata.