Art. 89
Per i fini previsti dall' articolo 7 della presente legge, viene istituito, << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo I - Sezione I - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria III - il capitolo 303 con la denominazione: << Spese per il primo impianto degli Uffici di Piano delle Comunità montane >>.
Per i fini previsti dall' articolo 40 della presente legge, viene istituito << per memoria >>, nello stato di previsione della spesa del piano finanziario per gli esercizi 1977 - 1980 e del bilancio per l' esercizio finanziario 1977, al Titolo II - Sezione III - Rubrica n. 2 - Presidenza della Giunta regionale - Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli - Categoria XI - il capitolo 5210 con la denominazione: << Finanziamenti per l' attuazione di programmi comunali annuali degli interventi edilizi >>.