Art. 84
All' Amministrazione regionale spetta di esercitare, anche in forma ispettiva e nei modi che verranno a tal fine stabiliti con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, l' alta vigilanza sugli adempimenti previsti dalla presente legge e sulla conformitą alle prescrizioni della stessa delle opere eseguite con i benefici relativi.