Ai fini di un' idonea sistemazione idrogeologica dei territori colpiti dal sisma, l' Amministrazione regionale, anche in coordinamento con gli interventi statali nel settore, è autorizzata a finanziare ulteriori interventi da eseguirsi ai sensi della
legge regionale 23 gennaio 1967, n. 2, e rispettivamente della
legge regionale 18 novembre 1976, n. 62, e loro successive modificazioni ed integrazioni.