Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 79
Gli interventi relativi alle opere comprese nel programma di cui all' articolo 76 sono a carico della Regione entro i limiti massimi di importo fissati per ciascun intervento ammesso.
Per il finanziamento degli interventi di cui ai commi precedenti, l' Amministrazione regionale č autorizzata - previa presentazione della deliberazione, divenuta efficace, di adozione del progetto esecutivo dell' opera ovvero della deliberazione di cui all' articolo 77, ultimo comma - a disporre aperture di credito a favore del legale rappresentante dell' Amministrazione interessata, oppure, per le opere di cui all' articolo 75, ultimo comma, a favore del Sindaco del Comune, entro la cui circoscrizione si trovano le opere stesse.
Nei casi di cui al precedente articolo 78, l' apertura di credito viene disposta in nome e per conto degli interessati e su richiesta degli stessi direttamente a favore dei legali rappresentanti delle Province, delle Comunitā e dei Consorzi o di altri enti pubblici.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 25, comma 1, L. R. 26/1988
2 Articolo interpretato da art. 26, comma 1, L. R. 26/1988
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 137, comma 21, L. R. 13/1998
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 31, L. R. 2/2000
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 14, comma 9, L. R. 13/2000
6 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 14, comma 10, L. R. 13/2000