Art. 69
Gli interventi, di cui al precedente articolo 68, primo comma, punti 1) e 2), sono a totale carico dell' Amministrazione regionale, la quale č autorizzata a tal fine a disporre aperture di credito, anche in deroga ai limiti vigenti per oggetto ed importo, con riguardo al punto 1) a favore del legale rappresentante degli enti interessati, e, con riguardo al punto 2), nei modi indicati al Titolo II, Capo V, articolo 40.
L' Amministrazione regionale č, altresė, autorizzata a concedere ai soggetti interessati contributi una tantum per gli interventi previsti al precedente articolo 68:
a) fino a coprire l' intera spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 3);
b) fino all' 85% della spesa ritenuta ammissibile, per gli interventi di cui al punto 4).
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 31, primo comma, L. R. 53/1984