Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 67
L' Amministrazione regionale č autorizzata ad assumere a proprio carico, con le modalitā previste all' articolo 35 della legge regionale 20 giugno 1977 n. 30, la spesa relativa al personale necessario ai Comuni per l' espletamento degli adempimenti tecnici ed amministrativi loro demandati dalla presente legge.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 1/1980
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1983
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 3/1984
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, primo comma, L. R. 6/1985
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 6/1985
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, L. R. 8/1986
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 82, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, L. R. 1/1988
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, L. R. 69/1988
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 1, L. R. 41/1992
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 40/1996