Art. 59
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, fissa con proprio decreto il costo a metro quadro di superficie, cui rapportare i contributi da concedere ai beneficiari degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo III.
Note:
1 Articolo interpretato da art. 1, primo comma, L. R. 29/1983
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996