Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 56
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unitā immobiliari da destinare ad attivitā produttive, di cui al presente Titolo III, Capo III, č commisurato, limitatamente ad una sola unitā, alla spesa occorrente, ridotta al 75%, per la ricostruzione di una struttura imprenditoriale di superficie equivalente a quella andata distrutta o demolita per effetto del sisma.
Nel caso di struttura commerciale, il contributo viene commisurato, nel limite di cui al precedente comma, alla spesa occorrente per la costruzione di una struttura di superficie equivalente a quella minima fissata dal piano per la tabella merceologica considerata, qualora quella andata distrutta o demolita sia stata di superficie minore.
Il contributo di cui al presente articolo viene diminuito del contributo eventualmente giā concesso, ai sensi dello articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28, come modificata ed integrata dalla legge regionale 18 dicembre 1976, n. 64, per la parte afferente ai danni conseguenti alla distruzione o demolizione dell' immobile ad uso produttivo.
Il disposto di cui al comma precedente non si applica nell' ipotesi che il contributo previsto dall' articolo 2 della legge regionale 1 luglio 1976, n. 28 e successive modificazioni ed integrazioni - o parte di esso - sia stato reimpiegato per l' insediamento di locali provvisori, al fine di garantire la continuitā dell' attivitā produttiva.
Note:
1 Articolo sostituito da art. 41, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 60, L. R. 55/1986
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 144, comma 1, L. R. 50/1990
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 48/1991
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 37/1993
6 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 24/2005