Art. 54
Le imprese commerciali, artigiane, turistiche e dello spettacolo, singole o associate, comprese le cooperative, aventi alla data del 6 maggio 1976 sedi, filiali, depositi, esercizi od altre strutture imprenditoriali in immobili già destinati ad uso misto, distrutti o demoliti per effetto del sisma e siti nei Comuni delle zone, di cui all' articolo 8, primo comma, della presente legge, possono richiedere di beneficiare delle provvidenze previste dal presente Titolo III, Capo III, per la ricostruzione di vani da adibire alle rispettive attività produttive, altresì, in immobili ad uso misto.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 1, L. R. 48/1991