La localizzazione degli interventi di cui al presente Titolo III, Capo II, articoli 48 e 49, dovrà aver luogo nello ambito dei piani di zona in vigore o da adottare ai sensi della
legge 18 aprile 1962, n. 167 e successive modificazioni ed integrazioni, ovvero nelle aree indicate ai sensi dell'
articolo 51 della legge 22 ottobre 1971, n. 865 e successive modificazioni ed integrazioni, qualora i soggetti interessati non dispongano di aree ricadenti negli ambiti, di cui all' articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge, ovvero ad aree per le quali il rilascio della concessione ad edificare è consentito, ai sensi dell' articolo 10, primo comma, in quanto ammesso dallo strumento urbanistico vigente.