Art. 51
A coloro che siano titolari del diritto di proprietą o di altro diritto reale di godimento su una abitazione distrutta o demolita a causa del sisma e che risiedano in altri Comuni del territorio nazionale, oppure all' estero, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti - nella misura ridotta al 50% o al 60%, a seconda che nel Comune di residenza siano essi, ovvero alcuno dei componenti il nucleo familiare, proprietari o titolari di un diritto reale di godimento su di un alloggio, oppure fruiscano di un alloggio in locazione. Gli stessi benefici sono estesi a favore di coloro che abbiano acquisito mortis causa dopo il 6 maggio 1976 la titolaritą del bene distrutto o demolito. In quest' ultima ipotesi non trova applicazione il termine di decadenza di cui all'
articolo 53 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
Sulla parte di spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - non coperta dal contributo di cui al primo comma, vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.
Note:
1 Parole aggiunte al primo comma da art. 61, primo comma, L. R. 25/1978
2 Articolo sostituito da art. 38, primo comma, L. R. 35/1979
3 Parole aggiunte al primo comma da art. 34, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
5 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 24, L. R. 53/1984
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 18, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina del primo comma da art. 66, comma 1, L. R. 48/1991
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002