Art. 50
Al fine di sopperire all' onere della spesa per la ricostruzione di unitą immobiliari gią destinate ad uso di abitazione, distrutte o demolite per effetto del sisma, diverse dalla prima, considerata al precedente Capo I, viene concesso il contributo, di cui all' articolo 46 - commisurato alle esigenze del nucleo familiare fino ad un massimo di quattro componenti -, nella misura ridotta al 30%, a condizione della stipulazione da parte dei beneficiari dell' atto di convenzione previsto dall'
articolo 3, quinto comma, della legge 8 agosto 1977, n. 546.
Sul 45% della spesa - determinata ai sensi dell' articolo 46 - vengono inoltre concessi dei contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 37, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 45/1980
3 Parole sostituite al secondo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
4 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 51, terzo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 105, L. R. 50/1990
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 143, L. R. 50/1990
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002