Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 49
Al fine di sopperire all' onere della spesa per la costruzione di unità immobiliari da destinare ad uso di abitazione dei nuclei familiari che - staccatisi dal nucleo originario di famiglie sinistrate, beneficiarie delle provvidenze di cui al presente Titolo III, Capo I, - vengano a costituirsi in nuclei autonomi, viene concesso il contributo di cui all' articolo 46, nella misura ridotta al 65%.
In ogni caso, il contributo predetto non può essere inferiore alla differenza tra il contributo che sarebbe spettato all' originario nucleo familiare ed il contributo che allo stesso spetta a seguito del distacco.
Ai fini di cui al presente articolo i nuclei familiari di nuova formazione devono essere composti, all' atto della presentazione della domanda, da un minimo di due unità, e costruire la nuova abitazione nello stesso Comune in cui era ubicata l' abitazione del nucleo familiare originario distrutta o demolita per effetto del sisma.
Il contributo di cui al primo comma viene concesso pure in favore dei nuclei familiari che si staccano da un nucleo originario di famiglia beneficiaria delle provvidenze di cui alla legge regionale 7 giugno 1976, n. 17, modificata dalla legge regionale 27 agosto 1976, n. 46, ed alla legge regionale 20 giugno 1977, n. 30 e quando l' alloggio in cui risiedevano alla data del 6 maggio 1976 e riparato con le cennate provvidenze, sia da considerarsi non adeguato alle esigenze del nucleo familiare ai sensi dell' articolo 42, primo comma, lettera c) della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48 oppure non agevolmente divisibile - ai sensi dell' articolo 720 del codice civile, - in più alloggi autonomi quante sono le famiglie comprese nel nucleo originario .
Con successivo decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno determinati i criteri per la concreta individuazione dei casi in cui è consentito l' intervento di cui al comma precedente.
Note:
1 Parole aggiunte al quarto comma da art. 59, primo comma, L. R. 25/1978
2 Aggiunto dopo il quarto comma un comma da art. 60, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 36, terzo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, primo comma, L. R. 45/1980
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 33, L. R. 2/1982
7 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 2/1982
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978 nel testo modificato da art. 46, L. R. 2/1982
9 Articolo interpretato da art. 17, primo comma, L. R. 55/1986
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 50/1990
12 Derogata la disciplina del quarto comma da art. 17, comma 1, L. R. 50/1990
13 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 142, comma 1, L. R. 50/1990
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 17, L. R. 48/1991
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 65, comma 1, L. R. 48/1991
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 16, comma 1, L. R. 37/1993
17 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 124, comma 1, L. R. 37/1993
18 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 37, L. R. 40/1996