Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 47
La concessione dei contributi in conto capitale previsti al precedente articolo 46 è subordinata all' entità degli stanziamenti annualmente disposti per gli interventi previsti dalla presente legge.
La concessione dei contributi è disposta dal Sindaco, sentita la Commissione consiliare di cui all' articolo 17 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e la erogazione avverrà nei modi previsti dall' articolo 18 della stessa legge regionale, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 giugno 1978, n. 70. Per la determinazione dei contributi si ha riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo comma, e riferiti alla data del decreto di concessione.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la concessione ed erogazione dei contributi spettanti ai proprietari consorziati hanno luogo direttamente a favore del Consorzio suindicato.
Note:
1 Parole aggiunte al terzo comma da art. 57, primo comma, L. R. 25/1978
2 Terzo comma sostituito da art. 5, primo comma, L. R. 70/1978
3 Integrata la disciplina del secondo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
4 Terzo comma sostituito da art. 35, primo comma, L. R. 35/1979
5 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
6 Parole sostituite al secondo comma da art. 21, primo comma, L. R. 53/1984
7 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 62, L. R. 55/1986
8 Parole sostituite al secondo comma da art. 16, comma 1, L. R. 26/1988
9 Parole sostituite al secondo comma da art. 2, comma 1, L. R. 24/1989
10 Parole sostituite al secondo comma da art. 13, comma 1, L. R. 50/1990
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 2, comma 1, L. R. 41/1992
12 Secondo comma abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 37/1993