Art. 46 bis
Al fine di sopperire alla maggiore spesa conseguente al disposto di cui al penultimo comma del precedente articolo 46, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere contributi ventennali costanti pari all' 8% da corrispondersi annualmente.
Note:
1 Articolo aggiunto da art. 31, primo comma, L. R. 35/1979
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 3, secondo comma, L. R. 45/1980
3 Parole sostituite al primo comma da art. 1, primo comma, L. R. 63/1983
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 51, secondo comma, L. R. 55/1986
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 3, L. R. 26/1988
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 1, L. R. 26/1988
7 Articolo interpretato da art. 12, comma 1, L. R. 50/1990
8 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 30, L. R. 40/1996
9 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 15, comma 7, L. R. 13/2002