Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 46
Il contributo regionale per la ricostruzione delle unità immobiliari, di cui al precedente articolo 41, è commisurato, limitatamente ad una sola unità, alla spesa occorrente per la costruzione di un alloggio adeguato alle esigenze abitative del proprietario sinistrato e del relativo nucleo familiare.
A tal fine, il contributo in conto capitale non potrà superare la spesa determinata in applicazione dell' articolo 8, terzo comma, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179 per abitazioni aventi quanto meno le caratteristiche di cui al Titolo III della legge regionale 11 settembre 1974, n. 48, eccezion fatta per il limite di superficie posto dall' articolo 34 della stessa legge regionale.
Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, altresì, al fine predetto, la determinazione dei prezzi massimi delle abitazioni in applicazione del suindicato articolo 8, del decreto - legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito con modificazioni nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, verrà fissata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale e potrà essere aggiornata in relazione alle variazioni degli indici dei prezzi nel settore edile.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 10, primo comma, L. R. 70/1978
2 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, L. R. 70/1978
3 Aggiunti dopo il quinto comma 2 commi da art. 30, primo comma, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina del quarto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
5 Derogata la disciplina del sesto comma da art. 3, primo comma, L. R. 45/1980
6 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, primo comma, L. R. 46/1980
7 Parole aggiunte al sesto comma da art. 29, primo comma, L. R. 2/1982
8 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 57, L. R. 2/1982
9 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 57, L. R. 2/1982
10 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 57, quinto comma, L. R. 55/1986
11 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 14, comma 1, L. R. 26/1988
12 Integrata la disciplina del sesto comma da art. 48, quarto comma, L. R. 53/1984 nel testo modificato da art. 57, L. R. 50/1990, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 43, L. R. 37/1993
13 Settimo comma sostituito da art. 5, comma 1, L. R. 48/1991
14 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 64, comma 2, L. R. 48/1991
15 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 1, L. R. 37/1993
16 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 1, comma 3, L. R. 40/1996, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 138, comma 30, L. R. 13/1998
17 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 1, comma 2, L. R. 40/1996