Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 45
Qualora i beneficiari delle provvidenze regionali abbiano optato per l' utilizzazione di progetti - tipo, omologati secondo quanto verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, non si fa luogo all' approvazione di cui al precedente comma agli effetti ivi considerati.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all' esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della presente legge.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 70/1978
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
3 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 28, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 20, L. R. 53/1984
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 55/1986
6 Parole aggiunte al quinto comma da art. 12, comma 1, L. R. 26/1988
7 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 13, comma 1, L. R. 26/1988
8 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991