Art. 45
Ai fini dell' ammissione al contributo regionale previsto al successivo articolo 46, i progetti esecutivi dello alloggio da ricostruire sono approvati dal Sindaco, sentita la Commissione edilizia comunale e la Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43, previo accertamento della loro corrispondenza alle caratteristiche stabilite dall'
articolo 17, primo comma, della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30.
Qualora i beneficiari delle provvidenze regionali abbiano optato per l' utilizzazione di progetti - tipo, omologati secondo quanto verrà stabilito con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, non si fa luogo all' approvazione di cui al precedente comma agli effetti ivi considerati.
L' approvazione del progetto, ai sensi del primo comma del presente articolo, ovvero l' omologazione di cui al precedente comma, equivalgono, altresì, ai fini dell' ammissione ai contributi regionali, ad autorizzazione all' esecuzione delle opere di ricostruzione.
Anche in pendenza dell' approvazione di cui al precedente comma, il rilascio della concessione edilizia per la ricostruzione degli edifici distrutti o demoliti per effetto del sisma o per la costruzione di nuovi alloggi, equivale a tutti gli effetti ad autorizzazione all' esecuzione di tali opere ai fini della concessione dei contributi previsti dal Titolo III della presente legge.
Nell' ipotesi di cui al comma precedente i progetti esecutivi delle opere devono essere sottoposti anche al previo esame della Commissione consiliare di cui al primo comma dell' articolo 43 ed i contributi sono concessi, in via di sanatoria, con riguardo agli indici dei costi vigenti alla data di inizio dei lavori.
Note:
1 Primo comma sostituito da art. 4, primo comma, L. R. 70/1978
2 Integrata la disciplina del terzo comma da art. 32, primo comma, L. R. 35/1979
3 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 28, primo comma, L. R. 2/1982
4 Integrata la disciplina del primo comma da art. 20, L. R. 53/1984
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 29, L. R. 55/1986
6 Parole aggiunte al quinto comma da art. 12, comma 1, L. R. 26/1988
7 Integrata la disciplina del quinto comma da art. 13, comma 1, L. R. 26/1988
8 Derogata la disciplina del quinto comma da art. 52, comma 1, L. R. 48/1991