Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 40
A tale fine l' Amministrazione regionale provvede a mezzo dei Sindaci dei Comuni interessati, quali funzionari delegati. Con deliberazione della Giunta regionale saranno autorizzati i limiti di spesa entro i quali i funzionari stessi potranno assumere impegni, nonché i criteri e le direttive che essi dovranno seguire.
L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere, altresì, le spese necessarie per la redazione degli strumenti urbanistici, di cui al Titolo I, Capo II, della presente legge.
I fondi occorrenti saranno messi a disposizione dei Sindaci interessati con ordini di accreditamento, una volta approvati, ai sensi degli articoli 12 e 16, gli strumenti urbanistici relativi, ovvero, nell' ipotesi di cui all' articolo 15, dopo verifica da parte della Regione dell' ammissibilità dello strumento al finanziamento.
Note:
1 Aggiunti dopo il terzo comma 2 commi da art. 54, primo comma, L. R. 25/1978
2 Primo comma sostituito da art. 26, primo comma, L. R. 2/1982
3 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 129, L. R. 37/1993
4 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 140, comma 59, L. R. 13/1998
5 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 59, L. R. 12/2009
6 Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 5, comma 60, L. R. 12/2009