Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013
Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 37
I piani particolareggiati ancora da adottare alla data di entrata in vigore della presente legge, in attuazione del disposto dell' articolo 2, lettera b) della legge regionale 21 luglio 1976, n. 33, sono predisposti, adottati ed approvati secondo le prescrizioni del presente Titolo II ed agli effetti dallo stesso previsti.
L' articolo 7 della legge regionale suindicata è abrogato.