Art. 29
Con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, sentita la Commissione consiliare speciale, saranno indicati criteri uniformi per la compilazione delle graduatorie per la cessione in proprietą delle nuove unitą immobiliari ricostruite - compresi i vani da destinare alle attivitą produttive, ai sensi del successivo Titolo III, Capo III, della presente legge - agli aventi diritto e per la determinazione dei prezzi di cessione.