Art. 22
Contestualmente al deposito del programma adottato ed all' avviso al pubblico dello stesso nei modi indicati al precedente articolo 21, il Sindaco rivolge, mediante notificazione nelle forme della citazione ed ai sensi e per gli effetti di quanto previsto all' articolo 4, primo e secondo comma, della
legge 8 agosto 1977, n. 546, invito ai proprietari interessati - quali risultano tali al Nuovo catasto edilizio urbano ed al catasto dei terreni - ad attuare gli interventi unitari compresi nel programma.
Nei casi in cui non risulti né il domicilio, né la residenza, né la dimora in Italia della persona cui l' invito è diretto, in luogo di procedere alla notificazione predetta, ai sensi degli articoli 142 e 143 del
codice di procedura civile, si procede, a cura del Sindaco, alla pubblicazione dell' invito nel Bollettino Ufficiale della Regione ed almeno su tre giornali quotidiani a diffusione nazionale e regionale.
La notificazione ai diretti interessati si ha per compiuta nel quindicesimo giorno successivo all' ultimo delle pubblicazioni previste.
La pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione è gratuita.