Art. 16
I piani particolareggiati di ricostruzione, nella parte in cui non siano conformi allo strumento urbanistico vigente, hanno effetto di variante dello stesso.
In tale caso, entro 90 giorni dalla deliberazione di adozione del piano, ai sensi del precedente articolo 15 primo comma, l' intera documentazione è trasmessa per l' approvazione alla Regione.
Per l' approvazione trovano applicazione le disposizioni del precedente articolo 12.