Art. 12
Entro il termine di 60 giorni dall' adozione della variante, l' intera documentazione è trasmessa alla Regione.
Entro un mese dalla comunicazione, il Presidente della Giunta regionale approva la variante con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta stessa e sentito il Comitato tecnico straordinario di cui all' articolo 6, terzo comma, della
legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58.
In sede di approvazione sono ammissibili, oltre alle modifiche consentite dalle vigenti leggi statali, anche quelle riconosciute indispensabili per assicurare il rispetto delle previsioni del piano urbanistico regionale.
Qualora la variante sia in rilevante contrasto con i contenuti del piano urbanistico regionale ovvero con la normativa urbanistica vigente, la variante viene respinta ed il Comune invitato a rielaborarla.