Art. 11
I progetti delle varianti degli strumenti urbanistici generali sono adottati dai Comuni con deliberazione del Consiglio comunale, sentite le Comunità montane interessate.
Il parere sopra previsto deve essere reso da parte delle Comunità predette entro 30 giorni dalla richiesta; decorso inutilmente tale termine, il parere si ha per reso.
Subito dopo la deliberazione di adozione, la variante è depositata - previo avviso pubblicato sulla stampa locale ed in un manifesto affisso in ogni Comune interessato - presso la Segreteria comunale per 20 giorni consecutivi, durante i quali chiunque può prendere visione della variante in tutti i suoi elementi e presentare osservazioni entro i 10 giorni successivi alla scadenza del deposito.
Il Comune interessato, in conseguenza delle osservazioni presentate, può apportare modifiche alla variante, la quale non è soggetta a ripubblicazione.
Note:
1 Integrata la disciplina dell'articolo da art. 31, primo comma, L. R. 29/1973