Art. 44
Qualora la ricostruzione dell' immobile distrutto o demolito ricada negli ambiti di piano particolareggiato, ai sensi dell' articolo 8, secondo comma, punto 3) della presente legge e si prevede avvenga attraverso interventi edilizi di singoli proprietari, il Sindaco accerta, in via prioritaria, che la ricostruzione possa avvenire in sito.
In caso affermativo, provvede alla comunicazione agli interessati dell' accoglimento di massima della domanda, nei modi indicati al precedente articolo 43, secondo comma.
Qualora la ricostruzione in sito degli immobili non sia consentita trova, altresė, applicazione il disposto dell' articolo 43, quinto, sesto e settimo comma.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24 - ai quali proprietari č consentito, in presenza dei necessari presupposti, anche di associarsi in forma cooperativa -, il Sindaco procede, nei modi indicati all' articolo 43, primo comma, all' accertamento che i proprietari associati siano in possesso dei requisiti richiesti e che il Consorzio sia regolarmente costituito, dopo di che comunica allo stesso l' accoglimento di massima della domanda presentata ai sensi dell' articolo 42, nono comma, indicando contestualmente la superficie degli alloggi da ricostruire ammissibile a contributo e l' ammontare presunto dello stesso.