Legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 - TESTO VIGENTE dal 01/08/2013

Norme procedurali e primi interventi per l' avvio dell' opera di risanamento e di ricostruzione delle zone colpite dal sisma, nei settori dell' urbanistica, dell' edilizia e delle opere pubbliche.
Art. 42
Ai fini di cui al precedente articolo, i soggetti interessati presentano al Sindaco del Comune nel quale era situato l' immobile distrutto o demolito, domanda per la concessione del contributo previsto al successivo articolo 46.
Le domande, da presentarsi entro il 31 dicembre 1978, devono essere corredate da una dichiarazione resa dall' interessato ai sensi dell' articolo 4 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, attestante:
a) la proprietà dell' immobile distrutto o demolito e la destinazione dello stesso alla data del 6 maggio 1976, nonché le eventuali altre proprietà immobiliari di civile abitazione, di cui sia titolare, comunque interessate ai benefici previsti dalle leggi regionali a favore delle popolazioni colpite;
b) la residenza e l' occupazione effettiva e stabile da parte del proprietario dell' immobile predetto, altresì, alla data del 6 maggio 1976, ovvero la residenza e l' occupazione abituale alla data medesima per i soggetti interessati e loro familiari che prestino la propria attività lavorativa in altro Comune e non siano titolari di proprietà di altre abitazioni; ovvero la qualifica di emigrante, purché rientri periodicamente nel Comune ove sorgeva l' immobile da ricostruire;
c) la consistenza del nucleo familiare alla data suindicata.

In caso di comproprietà la dichiarazione è resa da parte del titolare il cui nucleo familiare occupava l' abitazione alla data del sisma.
In caso di decesso del proprietario sinistrato, la domanda di contributo può essere presentata dal coniuge o, in mancanza, nell' ordine, dai figli o dagli ascendenti, purché conviventi alla data del sisma con il titolare, o, se non conviventi, purché residenti, alla data suindicata, nello stesso Comune e non proprietari di altra abitazione.
Più proprietari aventi titolo alle provvidenze previste al presente Titolo possono, infine, chiedere di ricostruire le rispettive unità immobiliari abitative in un unico lotto.
Nel caso di costituzione del Consorzio dei proprietari, di cui al Titolo II, articolo 24, la domanda di contributo è presentata, in nome e per conto degli associati, dal legale rappresentante del Consorzio stesso.
La domanda dovrà, infine, indicare il lotto sul quale insisteva l' edificio da ricostruire, nonché le eventuali ragioni, per le quali gli interessati non intendano riutilizzare tale sedime per la ricostruzione.
Note:
1 Parole sostituite al secondo comma da art. 55, primo comma, L. R. 25/1978
2 Quarto comma sostituito da art. 56, primo comma, L. R. 25/1978
3 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 35/1979
4 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 7, primo comma, L. R. 46/1980
5 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 6, secondo comma, L. R. 63/1983
6 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 53, L. R. 53/1984
7 Integrata la disciplina del settimo comma da art. 14, L. R. 55/1986
8 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 28, L. R. 55/1986
9 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 45, comma 1, L. R. 48/1991
10 Derogata la disciplina dell'articolo da art. 127, comma 1, L. R. 37/1993
11 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 134, comma 1, L. R. 37/1993
12 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 15, L. R. 13/1998
13 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 137, comma 29, L. R. 13/1998
14 Integrata la disciplina dell'ottavo comma da art. 3, comma 1, L. R. 24/2005